Le terme e le indagini del Commissario Lasagna

Lasagna chiede aiuto

 

Erano passati due giorni e l’idea che si era fatto nelle ultime riflessioni sulle acque termali degli stabilimenti idroterapici di Abano e Montegrotto era che, il materiale a disposizione pur nella ristrettezza delle fonti, andava oltre la sua comprensione. Man mano che gli si chiarivano alcune situazioni, insomma cominciava a quagliare, intravedeva nuove cose, nuovi aspetti, sui quali il ‘quasi nulla’ era quello che attualmente possedeva.
Da solo faceva fatica ad uscirne e necessitava di due cose sostanzialmente, un aiuto ‘morale concreto’ sulla strada che stava percorrendo e di che tipo di strada effettivamente si trattasse; in oltre aveva bisogno di fatti, testimonianze o altro che dessero sostanza di ‘cose reali’ al tutto. I regolamenti, pur di per sé via maestra da seguire, tuttavia non dicevano dove si sarebbe arrivati e, visto i quasi 30 anni del loro ‘concreto operare’ normativo non dicevano cosa avevano prodotto. Lasciavano intravedere chiaramente, a suo avviso un asintomatico (silente ai più) sistema di illegalità-pressapochismo nell’amministrare la ‘cosa’, l’arma del delitto insomma, ma non come e se fosse stata usata. Se il ‘crimine’ ad essa connaturato fosse stato commesso in passato e se ancora, attualmente, era funzionante legislativamente e praticamente insomma… come eventualmente continuasse a creare danni.
Fece un piano da mulo: passo dopo passo fare un altro passo.
Scambiò due idee con una rapida telefonate al Dottor Rubini e ne uscì con una strategia a tre punte: continuare ad approfondire i regolamenti, telefonare ad Antò per una consulenza “morale-concreta” e poi, prepararsi a dover offrire alcune pizze. La sua esperienza gli diceva che a volte lavorare sul campo voleva dire andare in pizzeria in base al suo famoso motto: “per indagare, la pizza devi pagare.”

Alle 20,30 valutò che Antò avesse già terminato la cena. Erano amici da diverso tempo, da quando avevano trascorso uno stesso periodo di lavoro a Torino. Poi si erano separati e il Maresciallo Lo Fusco, Antonino detto Antò era tonato nella sua Taranto. Più volte si erano sentiti per telefono in occasione di festività ma non solo, Antò si era fatta una discreta fama di conoscitore su problemi ambientali. Lasagna pensava che a Taranto non poteva che essere così.

In casa Lo Fusco squillò il telefono e Antò rispose con immediatezza.

“Chi parla?”
“Eho Antò, sono Lasagna.”
“Lasagna! Come stai, sono felice di sentirti.”
“Anch’io, qui tutto bene come spero da te.”
Lasagna entrò subito nel merito dei suoi problemi e la telefonata andò veloce per circa 30 minuti. Antò fece diverse domande e chiese chiarimenti. Arrivati a quella che sarebbe stata la fine della telefonata Antò disse:
Bell’argomento, interessante. Ti ribadisco che sulle acque termali ne so meno di te ma mi sembra che tu chieda un giudizio generale sull’applicazione concreta di alcune norme. Ok mandami i due regolamenti e quando ho un poco di tempo me li guardo e tento, per quello che mi è possibile, di darti delle valutazioni concrete. Di più mi è difficile fare, ma quello che posso, lo sai, lo faccio volentieri.”
Si salutarono con questo impegno di Antò.

Ora Lasagna si sentiva più tranquillo sapeva che in qualche modo l’amico lo avrebbe aiutato a percorrere la strada che portava alla ‘cosa’’. Quindi, moka, biscotti e silente amica accesa, riprese la lettura del regolamento di Abano che si aspettava gli avrebbe riservato altre sorprese. Non dovette attendere molto.

Continuando la lettura dell’Articolo 18, subito dopo la tabella con i riferimenti per gli scarichi si trovò di fronte ad una serie di adempimenti ben precisi relativi alla metodologia dei controlli che si sarebbero dovuti fare per una corretta gestione degli stessi.
Carte e matita li riportò tal quali nei sui appunti:

3) Per CAMPIONE ISTANTANEO si intende un campione prelevato dall’apposito pozzetto di prelievo e controllo, posto a monte dell’immissione nella pubblica fognatura come precisato al successivo art. 19, senza rimozione dell’eventuale deposito di fondo e formato dalla media di almeno tre prelievi successivi.
4) Per CAMPIONE MEDIATO s’intende un campione prelevato come sopra e fornito dalla media di una serie di prelievi effettuati nell’arco di tre ore durante il periodo di attività del reparto cure dello stabilimento.

Di tutto questo nel regolamento di Montegrotto nulla c’era se non 2 generici richiami a possibili campioni negli articoli n.3 e n.15.
Ma la cosa che lo colpi a morte fu quanto letto al punto 5.

5) Le acque termali usate inoltre non debbono essere inquinate da sostanze estranee di qualsivoglia natura: esse pertanto al momento dello scarico non devono contenere elementi assenti nelle acque termali prelevate, in concentrazione superiore a quella indicata per i vari parametri della tabella A della legge 319/76 (Legge Merli).

 

“Tabella A” esclamò in quel momento… “Quale tabella A?”.

Nel regolamento di Montegrotto veniva richiamata la tabella C! Esisteva anche una tabella A per le acque termali? Riguardò la tabella di riferimento prevista nel regolamento di Abano ed effettivamente nelle note per i parametri da applicare veniva richiamata la tabella A.
A questo punto si alzò di scatto con la rabbia in corpo: si sbagliava a leggere? Non capiva? Si trovava di fronte ad un ‘casino’ completo? Dovette ricorrere a due caffè, ad uno sbollimento del cervello con almeno una passeggiata di 20 giri del tavolo della cucina e, per la prima volta, a chiudere la già silente televisione.
Non gli restava altro da fare che riprendere in mano la legge Merli e riguardare cos’erano la tabella A e la tabella C. (Vedi legge Merli)
La legge Merli gli sembrò chiara poiché all’Articolo 12 diceva:

“Articolo 12
Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d’acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall’attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata tabella A;
2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono, prima dell’entrata in funzione dell’impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C e, successivamente all’entrata in funzione del medesimo, adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai Comuni, dai Consorzi e dalle Province che provvedono alla gestione del pubblico servizio mediante le forme anche obbligatori previste (…). I suddetti limiti di accettabilità, norme e prescrizioni sono stabiliti sulla base delle caratteristiche dell’impianto centralizzato di depurazione in modo da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature definita dalla Regione ai sensi del successivo articolo 14.”

Lasagna annotò nei suoi appunti, dopo aver ben temperato la matita (anche questo era un modo per rilassarsi), che:

1) “essendo le fognature simili anche i riferimenti avrebbero dovuto essere gli stessi. Quali erano quelli giusti, quelli relativi alla Tavella A o alla tabella C?
2) Che senso aveva riportare nel regolamento per le acque decantate di Abano solo alcuni parametri della tabella A come se tutti gli altri non fossero anch’essi pertinenti alle acque decantate che sempre sulla fognatura bianca vengono immessi?

Lasagna era stanco ciò che leggeva e la necessità di comparare parametri diverse in situazioni che diverse sembravano non essere lo metteva in estrema difficoltà. Il ragionamento che faceva era semplice: se nelle due fognature le acque termali andavano convogliate nella fognatura bianca perché avevano parametri diversi di valutazione per il loro scarico a seconda del comune? Eppure le tabelle erano diverse e si richiamavano ad aspetti di legge relative a situazioni diverse. Come mai? E in particolare: cosa ha comportato questo negli anni per la gestione delle fognature? Rimaneva dell’idea che qualche cosa non funzionava.

C’era ancora del caffe lo riscaldò nel microonde, prese tre biscottini semi dolci, riaccese la silente amica e decise di leggete gli ultimi punti dell’Articolo 18.

“6) I limiti di accettabilità possono essere raggiunti mediante l’uso di idonei impianti di pre-trattamento, di cui all’art. 20 e mediante l’unione degli scarichi delle acque termali usate non intorbidite con quelle pre-trattate.
7) Non e consentita invece la diluizione con altre acque di qualsiasi natura o con acque termali esclusivamente prelevate allo scopo.
8) Lo scarico e consentito a condizione che le acque termali usate vengano convogliate ed immesse esclusivamente nella fognatura pubblica e soltanto mediante tubazioni distinte da quelle per le acque nere.”

Non ne posso più” esclamò!

Il suo “non ne posso” faceva da contraltare a quanto previsto nel punto 6 e cioè che “i limiti di accettabilità possono essere raggiunti mediante l’uso di impianti di pre-trattamento”. Nel suo caso il pre-trattamento era il sonno e se ne andò a letto.